La dottoressa Messina svolge queste attività in qualità di Consulente Tecnico di Parte e d’Ufficio.
Nel processo civile, infatti, lo psicologo nominato quale consulente con specifiche competenze tecniche viene chiamato consulente tecnico d’ufficio (CTU). Il consulente nominato ha l’obbligo di prestare il suo ufficio e presta giuramento “di bene e fedelmente adempiere le funzioni affidategli al solo scopo di far conoscere ai giudici la verità.” .
Il giudice istruttore, al momento della nomina del proprio consulente, assegna alle parti un termine per eventualmente nominare un proprio consulente, definito consulente tecnico di parte.
Il CTU può assistere alle udienze, compiere indagini e chiarire il corso delle sue attività; il consulente tecnico di parte può essere presente alle operazioni del CTU e partecipare, insieme a questo, all’udienza e alla camera di consiglio; può chiedere chiarimenti e/o fare delle osservazioni sul lavoro svolto dal CTU e presentare una propria relazione.