Anche in questo contesto la consulenza può essere peritale o di parte.
Il giudice può richiedere l’ausilio di un perito in diverse fasi del processo, durante l’udienza preliminare, il dibattimento, l’incidente probatorio, o nella fase pre-processuale delle indagini preliminari.
Il perito ha la facoltà di visionare gli atti, i documenti e le cose prodotte dalle parti, nonché assistere all’esame delle parti e all’assunzione delle prove. Questo è possibile perché il perito è a tutti gli effetti un “pubblico ufficiale”.
Il consulente tecnico di parte, può invece partecipare alle operazioni peritali, fare richieste e osservazioni al giudice che le verbalizzerà. Può proporre al perito specifiche indagini, formulare osservazioni e riserve che andranno nella relazione peritale.
La dottoressa Messina, che opera in entrambi i ruoli, si avvale di strumenti testistici (link a pagina test) e psicodiagnostici per integrare e approfondire la sua valutazione.